By way of update to our previous articles, we confirm that the suspension of Italian court deadlines and all administrative procedures, has been extended by a further month, to further contain the spread of the COVID-19 epidemic
(Link to legislation Decreto Legge n. 23 of 8th April 2020.)
The suspension was previously ordered up to 15th April 2020.
The period of suspension of deadlines in all court proceedings, whether civil, criminal, administrative, tax, or military, now continues up to the date of 11th May 2020. (Art. 36 D.L. 23).
The suspension of deadlines in ongoing administrative procedures now applies up to 15th May 2020. This covers, for example, a deadline for the production of further documentation to the Prefettura and the Questura in applications for Italian citizenship or permessi di soggiorno. In addition to this, documents or certificates which expire before the date of 15th May 2020, are considered valid up to the date of 15th June 2020, as in the previous legislation. (Art. 37 D.L. 23)
The full text of Arts. 36 and 37 of D.L. 23 is included below.
Art. 36. (Termini processuali in materia di giustizia civile, penale,amministrativa, contabile, tributaria e militare)
1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e’ prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo e’ fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell’articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020.
3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 54, comma 3, dello stesso codice.
4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresi’ a tutte le funzioni e attivita’ della Corte dei conti, come elencate nell’articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 e’ fissato al 12 maggio 2020.
Art. 37. (Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza)
1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e’ prorogato al 15 maggio 2020;